Art. 3.
(Immobili di nuova costruzione).

      1. I proprietari di unità abitative o di immobili destinati ad usi diversi di nuova costruzione che intendono usufruire dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 4 devono dotare i medesimi di adeguati dispositivi tecnici, idraulici ed elettrici per l'installazione di apparecchi dissipatori.